Scarichi assimilati al domestico
Cosa si intende per scarichi assimilati a quelli domestici?
Sono considerati assimilati agli scarichi domestici quelli provenienti da attività di commercio al dettaglio di alimentari, tabacchi o altro, laboratori artigianali di pasticceria o dalla produzione di latticini, attività alberghiere, ricettive e campeggi, attività di ristorazione, bar, caffè e gelaterie. Detti scarichi devono rispettare i regolamenti eventualmente emanati dall’ente gestore del servizio idrico. Sono, inoltre, assimilate alle acque reflue domestiche quelle prodotte da insediamenti produttivi non recapitanti in pubblica fognatura con portata giornaliera inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento depurativo, tali da garantire il rispetto di valori limite.
Procedura autorizzativa e adempimenti per gli scarichi esistenti
Gli scarichi di acque reflue e assimilate devono essere autorizzati a seguito di domanda da presentare all’autorità competente, che in Puglia è Acquedotto Pugliese, corredata dalla documentazione specifica e dai certificati di analisi chimico-fisiche e batteriologiche; questi ultimi sono da inserire solo per gli insediamenti con più di 50 abitanti equivalenti. L’autorizzazione sarà rilasciata entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della domanda, completa di tutta la documentazione necessaria. Sempre per tali insediamenti, l’autorizzazione deve, altresì, essere richiesta prima dell’acquisizione del titolo abilitativo o comunque dell’inizio dei lavori. Sarà in tal caso rilasciata un’autorizzazione preliminare, che verrà poi convertita in definitiva al termine dei lavori, a patto che le caratteristiche dello scarico realizzato non si discostino da quanto previsto in fase preliminare. In caso contrario, dovrà essere prodotta la documentazione integrativa attestante tali variazioni.
Durata e rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione è valida per 4 anni dal momento del rilascio e deve essere rinnovata con richiesta da inoltrare al più tardi un anno prima della scadenza. Se la domanda di rinnovo è presentata tempestivamente, lo scarico può essere mantenuto in funzione anche dopo la scadenza del quadriennio, in attesa dell’adozione del nuovo provvedimento. Si intendono, peraltro, tacitamente rinnovati ogni 4 anni, decorrenti dalla data del rilascio, gli scarichi in possesso di autorizzazione definitiva, se provenienti da insediamenti di consistenza inferiore a 500 abitanti equivalenti. L’istanza di autorizzazione deve essere inoltrata anche in caso di variazioni rilevanti delle caratteristiche quali-quantitative o del recapito finale dello scarico. Non debbono quindi essere oggetto di nuova autorizzazione le variazioni che non rientrino in tali casistiche.
Prescrizioni Tecniche
Gli scarichi in oggetto sono tenuti a rispettare i valori limite di emissione, senza in alcun caso ricorrere a diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo o con acque di scambio termico. Fanno eccezione a quanto sopra gli scarichi provenienti da insediamenti di consistenza inferiore o uguale a 50 abitanti equivalenti, per i quali deve comunque essere garantita l’efficienza del trattamento appropriato adottato. L’individuazione del trattamento depurativo appropriato, atto a garantire il rispetto dei valori limite prescritti, deve avvenire sulla base di parametri stabiliti. I titolari degli scarichi possono proporre l’installazione di sistemi alternativi a quelli indicati negli allegati al provvedimento, che hanno quindi carattere meramente esemplificativo, ferma restando la necessità di garantire il rispetto dei valori limite di emissione.